Defibrillatore - Installazione e Segnaletica - HSA S.R.L.
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Defibrillatore – Installazione e Segnaletica

A luglio del 2023, il Ministero della Salute ha integrato e chiarito quanto già espresso in termini di indicazioni generali nella Legge 116 del 4 agosto del 2021

In particolare, ubicazione, segnaletica e gestione!

In quali luoghi o strutture installare i DAE?

L’Allegato richiede l’identificazione a livello regionale delle aree con particolare afflusso di pubblico e delle aree con particolari specificità, come luoghi isolati e zone disagiate (montagna, piccole isole), pur se a bassa densità di popolazione.

Opportuno quindi dotare di DAE i seguenti luoghi e strutture

  • luoghi in cui si pratica attività sanitaria e sociosanitaria: strutture sanitarie e sociosanitarie residenziali e semiresidenziali autorizzate, poliambulatori, ambulatori dei medici di medicina generale;
  • luoghi in cui si pratica attività ricreativa ludica, sportiva agonistica e non agonistica anche a livello dilettantistico, come auditorium, cinema, teatri, parchi divertimento, discoteche, sale gioco e strutture ricreative, stadi, centri sportivi;
  • luoghi dove vi è presenza di flussi elevati e continui di persone o attività a rischio, quali grandi e piccoli scali per mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi, strutture industriali;
  • luoghi che richiamano un’alta affluenza di persone e sono caratterizzati da picchi notevoli di frequentazione: centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini, alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari e stazioni sciistiche, chiese e luoghi di culto;
  • strutture sede di istituti penitenziari, istituti penali per i minori, centri di permanenza temporanea e assistenza;
  • strutture di enti pubblici: scuole, università, uffici;
  • postazioni temporanee per manifestazioni o eventi artistici, sportivi, civili, religiosi;
  • farmacie, per l’alta affluenza di persone e la capillare diffusione nei centri urbani che le rendono, di fatto, punti di riferimento in caso di emergenze sul territorio;
  • luoghi pubblici aperti H24, come stazioni di servizio ed autogrill.

Mezzi di trasporto – In via prioritaria devono essere dotati di DAE a bordo, durante il servizio attivo, i seguenti mezzi:

  • mezzi di soccorso sanitario a disposizione del sistema di emergenza territoriale 118;
  • mezzi di soccorso sanitario appartenenti alle organizzazioni di volontariato, alla Croce rossa italiana ed al Dipartimento della protezione civile;
  • mezzi aerei e navali adibiti al soccorso e al trasporto degli infermi;
  • ambulanze di soggetti pubblici e privati che effettuano servizio di assistenza e trasporto sanitario.
  • mezzi destinati agli interventi di emergenza della Polizia i Stato, della Polizia penitenziaria, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo della Guardia di finanza, della Polizia locale, del Soccorso alpino e speleologico, delle Capitanerie di porto.

Segnaletica conforme a quanto indicato nell’allegato B

Il responsabile di garantire:

  • la presenza di segnaletica posizionata all’ingresso dell’edificio con indicazione del luogo di posizionamento del DAE;
  •  la presenza di segnaletica nelle immediate vicinanze del dispositivo, il quale deve essere posizionato in luoghi visibili ed accessibili a tutti gli utenti della struttura, preferibilmente in apposita teca o su staffa di supporto, con il divieto di posizionarlo in luoghi dove non sia visibile (ripostigli, stanze non aperte al pubblico) e di applicare chiusure di sicurezza.

Cosa fa il responsabile dei defibrillatori automatici?

Deve essere individuata una persona che periodicamente effettua una serie di controlli e li annota sul apposito registro periodicamente, almeno una volta a settimana, verificando lo stato attivo del defibrillatore, della batteria e delle piastre.

A riguardo, il citato decreto al punto 4, lettera B, fornisce indicazioni precise riguardo una caratteristica alquanto onerosa di cui il defibrillatore dovrebbe essere dotato direttamente o per il tramite di accessori aggiuntivi. Ovvero:

  • connettivita’ Wi-Fi/SIM integrata, che consenta la gestione del dispositivo da remoto mediante il sistema di telecontrollo, monitorando costantemente, con avvisi automatici, il risultato degli autotest, la scadenza delle batterie e degli elettrodi;
  • in alternativa, sistema di connettivita’ integrata e certificata di terze parti conformi, in termini di sicurezza elettrica e compatibilita’ elettromagnetica, con altri dispositivi elettromedicali e con i defibrillatori medesimi.

Sistema di monitoraggio remoto della centrale operativa del sistema di emergenza
sanitaria «118»

In conformita’ a quanto previsto dall’art. 6, comma 3, della legge n. 116 del 2021, i DAE devono essere collegati al sistema di monitoraggio remoto della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» piu’ vicina, al fine di consentire la verifica, in tempo reale, dello stato operativo dei medesimi e la scadenza delle parti deteriorabili, nonche’ la segnalazione di eventuali malfunzionamenti.

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