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Nuovo DPCM 18 ottobre 2020

Ulteriori disposizioni Gestione COVID – DPCM 18 ottobre 2020

La crescita della curva pandemica COVID ha reso necessari ulteriori interventi con l’obiettivo di disciplinare tutte quelle attività che, in ragione della loro propensione a creare situazioni di assembramento o per la difficoltà di controllo circa il puntuale rispetto delle misure di prevenzione, si caratterizzavano per una maggiore propensione al rischio di contagio.

Il Decreto integra e modifica alcuni dei punti cui al precedente DPCM del 13 ottobre 2020. In sintesi:

  • Possibilità di chiusura di Strade e Piazze nei centri urbani dopo le ore 21.00 fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private
  • Ridefinizione delle disposizioni per le attività di ristorazione. Sono consentite dalle ore 5:00 fino alle 24:00 purché con consumo al tavolo e con un massimo di 6 persone per tavolo. Per le attività con servizio al banco la chiusura è anticipata alle ore 18.00

“E’ fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro”

  • Ammessa la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
  • L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia viene garantita la possibilità di svolgerla interamente in presenza salvo situazioni di particolari gravita. Per quanto attiene la scuola secondaria, viene raccomandato il ricorso alla didattica digitale ad integrazione della formazione in presenza e suggerisce una rimodulazione degli orari di ingresso, che in ogni caso non potrà avvenire prima delle 9:00
  • Nessuno STOP per piscine, palestre e centri sportivi in genere. Viene riconosciuto l’impegno e l’importante onere sostenuto dai gestori nel processo di adeguamento. Inoltre, ad oggi non ci sono evidenze circa una correlazione tra aumento dei contagi e attività sportiva. Tuttavia, il Presidente del Consiglio Conte ha fatto riserva di rivalutare la questione tra una settimana

“daremo una settimana di tempo per rendere possibili adeguamenti alle misure di sicurezza, altrimenti saremmo costretti a sospendere le attività nelle palestre e nelle piscine”

  • Vietati sport di contatto amatoriale e qualsiasi competizione sportiva dilettantistica amatoriale
  • Sospese sagre e fiere locali.
  • Consentite le manifestazioni fieristiche di rilievo nazionale ed internazionale.
  • Divieto di realizzare convegni e congressi in presenza.
  • Sale Giochi e Bingo possono restare aperti dalle ore 8:00 alle ore 21:00 a condizione che siano rispettati linee guida e i protocolli. In capo a Regioni Province autonome il compito di accertare la compatibilità dello svolgimento delle citate attività rispetto all’andamento epidemiologico nei rispettivi territori
  • Consentite solo le manifestazioni in forma statica
  • Riguardo le università, il decreto demanda al Comitato Universitario Regionale la predisposizione di appositi piani di organizzazione delle attività.

“le università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19, di cui all’allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica”

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